Art. 1 – Costituzione
1. E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “per Guglionesi”con sede legale in Guglionesi nei locali del plesso B di via Catania, è apartitica, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
2. Essa è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge sulla base delle norme della legge 383/2000 , delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
4. Essa aderisce all’ ANTEAS SERVIZI NAZIONALE e REGIONALE ( Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà), ne assume gli statuti , assume la tessera nazionale quale tessera dell’associazione.
Art.2 – Finalità
L’associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e di ricerca etica e spirituale. Essa si propone di svolgere quanto segue:
• valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società,
• assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico,
• educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona
• attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di “Impegno e Protezione Civile”,
• organizzare attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà contro la povertà, l’esclusione e la solitudine, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi ed informativi;
• attività ricreative, di tempo libero, sport amatoriale e turismo sociale;
• attività culturali come, fra l’altro, la creazione della università per la terza età e per l’educazione permanente;
• attività, attraverso progetti, per la difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale, di recupero della memoria e dell’arte dei vecchi mestieri, e per l’integrazione sociale della persona;
• tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico,
• recupero alla collettività dei beni culturali e artistico - monumentali in stato di abbandono,
• conservazione, salvaguardia e tutela dell’ambiente e dei relativi processi di ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale,
• salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall’attività dei quali possano derivare effetti benefici sull’uomo (ad. es.: addestramento cani per i ciechi, per il soccorso a persone infortunate in alta montagna, etc.).
• attività di formazione anche in favore degli operatori del volontariato;
• stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convezione, con enti e istituzioni pubbliche e private; (esempio: gestione di Centro sociale culturale e ricreativo, cura biblioteche , nonno vigile, nonno civico,ecc)
• promuovere, organizzare e coordinare rapporti tra gli aderenti, anche per settori e ambiti territoriali;
• operare in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività a favore delle organizzazioni di volontariato per conseguire fini comuni.
• Promuovere e istituire la “Banca del tempo” anche in convenzione con Enti pubblici e privati.
L’associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché utile alla realizzazione degli scopi sociali.
Art.3 – Associati
1 – Sono associati coloro i quali sottoscrivono l’atto costituito e quelli che fanno domanda di adesione che può essere approvata, a giudizio insindacabile, dal comitato.
2 – Nella domanda di adesione l’aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3- Gli associati cessano, con effetto immediato di appartenere all’associazione per: dimissioni; non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; morte; indegnità deliberata dal comitato. In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
4 – L’attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.
Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati
1 – Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee a votare direttamente o per delega a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
2 – Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi dell’ammontare fissato dall’assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 5 Organi
1 – Sono Organi dell’associazione:
l’assemblea; il comitato; il presidente; il vicepresidente; il segretario; il cassiere; il collegio dei revisori dei conti
Art. 6 Assemblea
1 – L’assemblea è costituita da tutti gli associati.
2 – Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3 – Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ( posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email, manifesto da affiggere nell’albo della sede e del Comune ).
4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati ; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5 – In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.
6 – Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
7 – Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17.
8 – l’assemblea ha i seguenti compiti: eleggere i membri del comitato; eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (eventuali); approvare il programma di attività proposto dal comitato; approvare il bilancio preventivo; approvare il bilancio consuntivo; stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati; approvare o respingere le modifiche dello statuto; deliberare lo scioglimento dell’associazione.
Art. 7 – Comitato
1 – Il comitato è eletto dall’assemblea al suo interno ed è composto da
nove membri. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2 – Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3 – Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ( posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5 – In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6 – Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.
7 – Il comitato ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente, il vicepresidente; assumere il personale, nominare il segretario ; fissare le norme per il funzionamento dell’associazione; sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati; ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione.
Art.8 – Presidente
1 – Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del comitato, è eletto da quest’ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.
2 – Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3 – Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato e ne garantisce l’esecuzione delle deliberazioni.
4 – In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5 – in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
Art. 8 bis – Vice Presidente
Il Vice Presidente viene eletto dal comitato direttivo, coadiuva l’attività del Presidente e svolge tutte le funzioni di Presidente in assenza di quest’ultimo.
Art.9 – Segretario
1 – Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale; è a capo del personale.
Art. 9 bis – Cassiere
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo di spesa e del bilancio consuntivo. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l’erogazione; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisione del comitato;
Art.10 – Collegio dei revisori dei conti
1 – Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge, nel suo interno, il presidente.
2 – Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3 – Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure a seguito di segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.
4 – Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.
Art.11 – Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia sorga per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e aderenti oppure tra aderenti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione che può essere assunta anche a maggioranza dei componenti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di competenza il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 12 – Durata delle cariche
1 – Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere confermate per un solo mandato e, comunque, fino a sei anni.
2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 13 – Risorse economiche
1 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
– quote e contributi degli associati; – eredità, donazione e legati; – contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; – contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; – proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; – erogazioni liberali degli associati e di terzi; – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. – erogazione attraverso il 5 per mille.
2 – l’associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
3 – I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato.
4 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del Cassiere;
5 – Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.
Art. 14 – Quota sociale
1 – La quota associativa è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2 – L’associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell’assemblea nè prendere parte alle attività dell’associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.
Art. 15 – Bilanci
1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.
3 – Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell’adunanza dell’assemblea.
4 – Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
5 – Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 gennaio e quello consuntivo entro il 31 marzo.
6 – L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art.16 – Modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto. –
1 – Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all’assemblea dal Comitato direttivo o da almeno il 20% degli associati
2 – Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
Art.17 – Scioglimento –
1 – Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno di tre quarti dei membri dell’assemblea.
2 – In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli aderenti ma, su proposta del Comitato approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 18 – Norma di rinvio –
1 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.